inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Art. 38 disp. att. c.c., di Manuel Capretti

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a ...

continua

Martedì, 11 Aprile 2023
Riforma del processo civile | Processo civile | Procedimento civile minorile Sezione Ondif di Fermo
Capretti - art. 38 disp. att. c.c. Capretti - art. 38 disp. att. c.c.

L’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è riconducibile nel novero delle norme il cui impianto è stato profondamente innovato, di già, ad opera della legge delega 206 del 2021, adattandosi, poi, l’assetto, emendato con le disposizioni immediatamente vigenti, al Titolo IV-bis del Libro II del codice di procedura civile, quest’ultimo introdotto dal decreto legislativo di attuazione 149 del 2022.

La vis attractiva speculare alla luce della legge delega

 L’art. 1 comma 28 della legge 206 del 2021, nel confermare sostanzialmente l’ambito della competenza per materia del tribunale per i minorenni – unicamente scorgendosi dalle succitate modifiche all’art. 38 disp. att. c.c. l’inclusione, all’interno dell’elencazione dei procedimenti assoggettati alla trattazione del giudice specializzato, del giudizio di cui al comma 4 dell’art.250 c.c.,  (ossia in riferimento allo strumento processuale per il riconoscimento del figlio da parte di genitori che non hanno compiuto il sedicesimo anno di età) – ha fortemente riformato il meccanismo di raccordo da disporsi nelle ipotesi di contemporanea pendenza di cause dinanzi al tribunale per i minorenni e procedimenti, sempre aventi ad oggetto cause matrimoniali o regolamentative l’affidamento e il mantenimento della prole minorenne, in corso di svolgimento di fronte al tribunale ordinario.

continua

autore: Fossati Cesare