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Art. 473-bis.37 cpc – Pagamento diretto del terzo, di Maria Teresa Fasanaro

art. 1 comma 23

lett. ll)

procedere al riordino della disciplina di cui all’articolo 156 del codice civile, all’articolo 8 della legge 1° dicembre 1970,n.898, all’articolo 3 della legge 10 dicembre 2012, n.219, e all’articolo 316-bis del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall’articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n.898, e che tenga conto dell’assenza di limiti prevista dall’articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell’adempimento delle obbligazioni a carico dell’onerato e per il sequestro;

 

 

Art. 473bis.36 cpc

(Garanzie a tutela del credito)

Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.

Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.

Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell'assegno.

Fasanaro - art. 473-bis.37 cpc Fasanaro - art. 473-bis.37 cpc

Sino al 2012, esistevano due strumenti differenti a garanzia dell’assegno di mantenimento per i figli:

  1. l’intervento del giudice con ordine di pagamento diretto, ex art. 156 comma 6 c.c., che permetteva all’avente diritto all’assegno di percepire l’intera somma stabilita a suo favore, tramite distrazione dagli importi dovuti dal terzo al debitore, anche per l’intera somma che il terzo era tenuto a versare all’obbligato inadempiente (Cass. civ. Sez. I, Ord., 6 settembre 2021, n. 24051

L'ordine di pagamento diretto poteva essere emesso anche per il pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli c.d. non matrimoniali, in virtù dell’estensione operata dalla Corte Cost. con la sentenza del 18 aprile 1997, n. 99.

  1. la procedura stragiudiziale ex art. 8 l. 1° dicembre 1970, n. 898, che, invece, prescindeva dalla pronuncia del Tribunale e non poteva avere ad oggetto importi superiori al 50% delle somme dovute dal terzo al debitore, quanto meno qualora la richiesta avesse inciso su rapporti di pubblico impiego.


continua

autore: Fossati Cesare