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I nuovi artt. 145, 316 e 316 bis c.c., di Manuel Capretti

Legge delega 26.11.2021 n.206

Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149

Art. 1, comma 23, lett. ii)

Art.1 comma 1, lett. a), b), c)

procedere al riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilità di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall’articolo 143 del codice civile di versare una quota dei propri redditi in favore dell’altro; prevedere altresì che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto previsto dall’articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898

Art. 145 c.c.

Intervento del giudice

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento.

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse dei figli e alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia.

In caso di inadempimento all’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall’articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell’articolo 316-bis.

 

Sabato, 15 Aprile 2023
Riforma del processo civile | Responsabilità genitoriale | Processo civile Sezione Ondif di Fermo
Capretti, artt. 145, 316, 316-bis c.c. Capretti, artt. 145, 316, 316-bis c.c.

Le norme in commento, così come nella formulazione attuale, ineriscono alle modifiche introdotte dal decreto legislativo delegato 149 del 2022, risultando, da un lato, dal nuovo dato testuale espresse specificazioni di carattere sistematico afferenti principi generali in ordine ai doveri genitoriali nonché, dall'altro, novelle dal punto di vista procedimentale che si inseriscono nel solco della più organica riforma del processo civile e, segnatamente, del nuovo rito unico per il processo in materia di famiglie, stato delle persone e minorenni.

 

L'art. 316 c.c. alla luce della riforma Cartabia

Il nuovo primo comma del citato articolo, la cui rubrica è rimasta immutata (“responsabilità genitoriale”), nel ribadire sostanzialmente il precetto di cui al preminente principio dell'art.30 Cost. comma 1, esplicita, ancora, come le decisioni relative a scelte di maggiore interesse da assumere nell'interesse del minore debbano adottarsi congiuntamente da entrambi i genitori, risolvendosi l'innovazione del decreto legislativo attuativo della riforma in un'espressa descrizione del perimetro della straordinarietà in tal senso (“adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione”), dovendosi intendere l'elencazione, ad avviso dello scrivente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stante la pacificità della riconduzione delle decisioni concernenti la salute della prole alle determinazioni che esulano dall'ordinarietà della scelta.


continua

autore: Fossati Cesare