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L’attuazione dei provvedimenti - art. 473-bis.38 cpc, di Sabrina Candi

art. 1 comma 23

lett.ff)

adottare, per i procedimenti di cui alla lettera a), puntuali disposizioni ……… dettare disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato;

Art. 473-bis.38 cpc – attuazione dei provvedimenti sull'affidamento

 

Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica.

[II]. Se non pende un procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. Quando è instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice dell'attuazione, anche d'ufficio, senza indugio e comunque entro quindici giorni adotta i provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell'interesse del minore e trasmette gli atti al giudice di merito. I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal giudice del merito.

[III]. A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il curatore e il curatore speciale, se nominati, e il pubblico ministero, tenta la conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordinanza con cui determina le modalità dell'attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all'interesse superiore del minore.

[IV]. Se nel corso dell'attuazione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte e gli ausiliari incaricati possono chiedere al giudice, anche verbalmente, che adotti i necessari provvedimenti temporanei.

[V]. Il giudice può autorizzare l'uso della forza pubblica, con provvedimento motivato, soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore. L'intervento è posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l'ausilio di personale specializzato, anche sociale e sanitario, il quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze.

[VI]. Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalità di attuazione con decreto motivato, senza la preventiva convocazione delle parti. Con lo stesso decreto dispone la comparizione delle parti davanti a sé nei quindici giorni successivi, e all'udienza provvede con ordinanza.

[VII]. Avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi del presente articolo è possibile proporre opposizione nelle forme dell'articolo 473-bis.12.

 

Lunedì, 17 Aprile 2023
Riforma del processo civile | Processo civile | Attuazione dei provvedimenti Sezione Ondif di Arezzo
Candi - l'art. 473-bis.38 cpc Candi - l'art. 473-bis.38 cpc

L'articolo in commento, 473 bis numero 38 cpc, insieme al all'articolo 473 bis numero 39 rappresenta una delle novità più rilevanti ed anche maggiormente problematiche della riforma.

Il primo aspetto di assoluta innovazione è rappresentato dall'affermazione e dalla conseguente disciplina del principio della tutela giurisdizionale globale del minore con il precipuo intento di superare tutti gli ostacoli in ordine all'attuazione e coercibilità degli obblighi e doveri a contenuto personale gravanti sulle parti a favore della prole: in conformità a quanto dettato nella legge delega viene attribuito al giudice il potere -dovere di adottare tutti i provvedimenti anche provvisori con funzione cautelare, uno actu e di garantirne in seguito  la loro attuazione e modulazione in base al primario interesse del minore, ciò in conformità a quanto disposto dagli articoli 3 comma 2 e 24 comma 1 della Carta Costituzionale, interpretati alla luce degli art. 6 e 7 della Convenzione di Strasburgo sui diritti del minore.


continua

autore: Fossati Cesare