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Decreto del Ministero della Giustizia, 3 maggio 2023 - Disposizioni relative alle misure organizzative per l'acquisizione, gestione e conservazione delle copie ai sensi dell'art. 196-septies delle disp. di att. cod. proc. civ.

Decreto del Ministero della Giustizia, 3 maggio 2023, rubricato
Disposizioni relative alle misure organizzative per l'acquisizione, gestione e conservazione delle copie ai sensi dell'articolo 196-septies delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile

Venerdì, 26 Maggio 2023
Legislazione | Processo civile
Decreto del Ministero della Giustizia, 3 maggio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2023 n. 109 e rubricato Disposizioni relative alle misure organizzative per l'acquisizione, gestione e conservazione delle copie ai sensi dell'artic Decreto del Ministero della Giustizia, 3 maggio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2023 n. 109 e rubricato Disposizioni relative alle misure organizzative per l'acquisizione, gestione e conservazione delle copie ai sensi dell'artic

Nessun obbligo per l’avvocato al deposito della copia di cortesia.
Questo potrebbe essere lo slogan che saluta il Decreto del Ministero della Giustizia, 3 maggio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2023 n. 109 e rubricato Disposizioni relative alle misure organizzative per l'acquisizione, gestione e conservazione delle copie ai sensi dell'articolo 196-septies delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.
E’ un segnale di zelo nel perseguimento in tempi rapidi della Riforma Cartabia da poco entrata in vigore.

Il Decreto viene pubblicato, infatti, in attuazione di quanto indicato dall’art. 196-septies disp. att. cod. civ. inserito dall’art. 4, comma 12, del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che statuisce quanto segue: “Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.
Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.
La prima grande novità che piacerà agli avvocati consiste nel fatto che il giudice non potrà chiedere alle parti il deposito cartaceo di quanto già depositato telematicamente salvo giustificare la richiesta e comunque, collegandola ad un singolo atto e/o documento, giusto il disposto dell’art. 196-quater, 1 comma, disp. att. cod. proc. civ.: “Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.”
L’art. 196 - quater, 4 comma, disp. att. c.p.c., norma questa richiamata dal 2 comma dell’art. 196- septies che dispone quanto segue: “Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.”.
La cancelleria dunque, qualora le parti e il giudice debbano procedere al deposito cartaceo dovrà provvedere all’acquisizione non appena il sistema risulta riattivato effettuando attraverso una scansione copia informatica sottoscritta digitalmente che dovrà essere inserita nel fascicolo informatico.


Processo civile – Deposito atti telematici – Copie – Rif. Leg. artt. 196-quater e 196-septies disp. att. c.c.

autore: Cianciolo Valeria