Artt. 473-bis. da 59 a 63 cpc, assenza e morte presunta, di Caterina Bernardi
Art. 721 c.p.c. Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso. I provvedimenti indicati nell’articolo 48 del c.c. sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero. |
Art. 473-bis.59 Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso. I provvedimenti indicati nell’articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero. |
Bernardi, artt. 473-bis. da 59 e 63 cpc |
L’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie ha comportato la necessità di “abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti” esplicitata all’articolo 1, comma 23, lett. a), ultima parte della Legge delega 206/2021. Per attuare la delega si è ritenuto opportuno trasporre all’interno delle nuove disposizioni sul rito unitario anche le norme processuali dedicate ai procedimenti di assenza e per la dichiarazione della morte presunta, contenute nel libro IV del codice di procedura civile (articoli 721-729 c.p.c.).
L’art. 3 del decreto legislativo 149 del 10/10/2022 al comma 49 è intervenuto sul Libro IV, Titolo II, del codice di procedura civile abrogando interamente, tra gli altri, anche il capo III già contenente disposizioni relative alla scomparsa, l’assenza e alla dichiarazione di morte presunta.
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autore: Fossati Cesare
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