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Disposizioni relative a minori interdetti e inabilitati - artt. 473-bis.64-65-66 cpc, di Cesare Fossati

Art. 732 c.p.c.  [Abrogato]

Provvedimenti su parere del giudice tutelare.

I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell’interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.

Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d’ufficio.

Art. 473bis. 64 cpc

(Provvedimenti su parere del giudice tutelare).

I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell’interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.

Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d’ufficio.

Sabato, 24 Giugno 2023
Riforma del processo civile Sezione Ondif di Genova
Fossati, artt. 473-bis-64-65-66 cpc Fossati, artt. 473-bis-64-65-66 cpc

La sezione V del nuovo titolo IV-bis intitolata alle disposizioni relative ai minori, interdetti e inabilitati, non fa che riprodurre pedissequamente le disposizioni già presenti agli articoli 732, 733 e 734 cpc, ora abrogati dalla riforma.

Tenuto conto che la materia della volontaria giurisdizione, pur non espressamente citata, né tanto meno delineata nel nostro sistema, è pressoché interamente regolamentata dalle norme del codice civile, il tenore della norma di rito di cui all’attuale 473-bis.64 cpc è stato definito da autorevole dottrina una norma in bianco a carattere residuale.

continua

 

autore: Fossati Cesare