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I confini applicativi del rito unico del processo delle famiglie ai rapporti patrimoniali tra coniugi - artt. 473-bis.67 e 68, di Manuel Capretti

 

prevedere l’introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV -bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario

 

Art. 473-bis.67

(Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare).

La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell’articolo 174 del codice civile, dall’altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell’articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.

Sabato, 24 Giugno 2023
Riforma del processo civile | Regime patrimoniale della famiglia Sezione Ondif di Fermo
Capretti, artt. 473-bis.67-68 cpc Capretti, artt. 473-bis.67-68 cpc

Le disposizioni di cui agli artt. 473 bis.67 e 473 bis.68 costituiscono pedissequa trasposizione – all'interno del nuovo Titolo IV bis del Libro II del codice di procedura civile – dei previgenti artt. 735 e 736 c.p.c. - abrogati dal decreto legislativo delegato 149 del 2022 – data la totale congruenza della Sezione VI dell'introdotto Titolo IV bis, comparata al vecchio Capo V (“rapporti patrimoniali tra coniugi”), sia nella rubrica, sia nel dato testuale della formulazione degli articoli.

Ciò premesso, deve anzitutto sottolinearsi l'applicazione certamente residuale delle summenzionate norme – già così come previste antecedentemente alla riforma – atteso il riferimento di cui all'art. 473-bis.67 c.p.c. (e di cui all'abrogato art. 735 c.p.c.) al “caso previsto dall'art. 174 c.c.”, ciò che rimanda all'istituto del patrimonio familiare, del tutto eliminato con la legge 151 del 1975, dunque riferendosi la disciplina unicamente alle “doti e i patrimoni familiari costituiti prima della entrata in vigore della presente legge” (art. 227 della legge 151 del 1975).

continua

autore: Fossati Cesare