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Ordini di protezione contro gli abusi familiari - art. 473–bis.69 cpc, di Veronica Caprino e Giuseppe Piccardo

b)  nei procedimenti di cui alla lettera a), prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all'articolo 342-bis del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando ai fini della determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Prevedere che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi; prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni e quando la convivenza è già cessata;

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

 

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.70. I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza è cessata.

Quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni.

Domenica, 25 Giugno 2023
Riforma del processo civile | Violenza - Ordini di protezione Sezione Ondif di Savona
Piccardo-Caprino, art. 473-bis.69 cpc Piccardo-Caprino, art. 473-bis.69 cpc

Nella prospettiva di riorganizzazione sistematica delle norme presenti nel nostro ordinamento in materia di violenza di genere, il legislatore, con la previsione dell’art. 1, comma 23, lett. b) della Legge delega n. 206 del 2021 ha razionalizzato la disciplina relativa agli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Nell’ottica di cui sopra, quindi, nel Titolo IV-bis c.p.c. è stata inserita la Sezione VII, rubricata “Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari”, all’interno della quale sono stati inseriti gli artt. 473-bis.69,  473-bis.70 e  473-bis.71, i quali riproducono, pur con alcune modifiche che verranno brevemente analizzate, il dettato normativo degli artt. 342-bis e 342-ter c.c. (ancora in vigore per un difetto di coordinamento), nonché del previgente art. 736-bis c.p.c. (abrogato dalla riforma).


continua

autore: Fossati Cesare