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Sì all’aggiunta del cognome materno anche ai figli nati prima della sentenza della Corte Cost. 131/2022 - Corte di appello di Firenze, decr., 7 novembre 2023, n. 2604


Si ringrazia l’Avv. Samuela Paperini, socia Ondif sez. di Pisa, per la segnalazione del provvedimento


La Corte di Appello con questo decreto, unico nel suo genere in tutta Italia, (vi era già un provvedimento ma emesso da un Tribunale e non da una Corte di Appello) riconosce e comprende il diritto della sig.ra, ma anche il diritto del minore, all’identità della persona nella pienezza e complessità delle sue espressioni mostrando consapevolezza della valenza pubblicistica e privatistica del diritto al nome quale punto di emersione dell’appartenenza del singolo ad un gruppo familiare, portando ad individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore, profili determinanti della sua identità personale che si proietta nella sua personalità sociale ai sensi dell’art. 2 della Cost.Assumere quindi il cognome di entrambi i genitori significa riconoscere la storia familiare di due diversi rami sia paterno che materno.
Peraltro, nel caso di specie, la richiesta presentata dalla sig.ra scaturisce, tra le altre cose, anche dal fatto che la stessa sia figlia unica e come tale, unica figlia femmina che andrebbe definitivamente a scomparire giacché nessuno del ramo parentale ha avuto figli maschi. Oltretutto il cognome della sig.ra ha un rilievo storico di non poca importanza.

Venerdì, 10 Novembre 2023
Giurisprudenza | Merito | Cognome Sezione Ondif di Pisa
Corte di appello di Firenze, decr., 7 novembre 2023, n. 2604; Pres. I. Mariani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte Costituzionale, dichiarando incostituzionali le norme che consentono l’attribuzione automatica del solo cognome paterno, a discapito di quello materno, ha dato rilevanza al cognome della madre, in quanto l’attribuzione del doppio cognome al figlio è uno strumento che garantisce la tutela del suo diritto fondamentale all’identità personale, inteso come diritto del soggetto ad essere identificato e riconosciuto nella sua realtà individuale, nonché la parità di trattamento tra individui, che garantisce la salvaguardia dell’unità familiare. Il cognome, difatti, non è un mero dato anagrafico, ma rappresenta un sostanziale elemento identificativo dell’individuo e, pertanto, una base di riferimento per la tutela del diritto fondamentale del minore allo sviluppo della propria identità personale.
Tuttavia, la sentenza della Corte Costituzionale non ha efficacia retroattiva per cui nel silenzio della legge, non vi era - fino ad ora - la possibilità per i bambini nati prima della suindicata sentenza, in difetto di accordo del padre, di ottenere anche l'attribuzione del cognome materno in aggiunta a quello paterno.


Figli – Cognome – Doppio cognome – Disaccordo tra i genitori; Rif. Leg. Artt. 2 Cost., e 316 c.c.

autore: Ferrandi Francesca