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La presunzione di concepimento in costanza di matrimonio cessa alla data della sentenza di divorzio. Corte d’Appello di Milano, Sent. 8 febbraio 2024

Corte d’Appello di Milano, Sez. V, Est. Arceri, sentenza n. 383 del 8.02.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Posto che, a mente dell’art. 232 c.c., la presunzione di concepimento cessa qualora il figlio nasca dopo trecento giorni dall’intervenuta autorizzazione dei coniugi a vivere separati, in caso di divorzio, detto periodo va computato con riferimento alla data della sentenza, o meglio a partire dal passaggio in giudicato della relativa pronuncia, e non dalla sua annotazione nei registri dello stato civile, in quanto quest’ultimo adempimento spiega rilevanza ai diversi fini dell'efficacia dell’atto rispetto ai terzi e comunque non incide sui presupposti sui quali si fonda quella presunzione

 

Conf. Cassazione Civile sez. I, 11 marzo 1992, n.2916

 

Rif. Leg. Artt. 231, 232, 250, 253, 269, 2727, 2728 c.c.; Artt. 78, 89, 91, 92, 93, 96, 342, 473bis.30 c.p.c.; Artt. 1,4,5, DM 55/2014,

 

Dichiarazione giudiziale di paternità – Presunzione concepimento durante il matrimonio – Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio – Ammissione consulenza tecnica genetica – Valutazione indagine grafologica – Quantificazione spese di lite – Condanna per responsabilità aggravata – Cancellazione espressioni offensive

 

 

La Corte d’Appello di Milano è oggi chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione avverso la sentenza di dichiarazione giudiziale della paternità promossa dall’Amministratore di Sostegno del genitore, divenuto incapace, nelle more del procedimento di primo grado.

Rigettate le eccezioni preliminari e/o pregiudiziali sollevate dall’appellante principale, il gravame viene respinto integralmente anche nel merito, in quanto infondato.

Con riferimento al primo motivo, nel quale si contesta il contrasto della decisione di prime cure con il disposto degli artt. 232, 2727 e 2728 c.c., la Corte precisa che all’attribuzione dello status di figlio nato in costanza di matrimonio tra la madre e il marito è ostativo il riconoscimento operato dalla prima, come attesta costante giurisprudenza anche antecedente alla riforma del diritto di famiglia di cui alla L. n. 151/1975.

Dal momento che il riconoscimento operato da parte della donna coniugata, che denuncia la nascita del proprio figlio come avvenuta in forza di concepimento con uomo diverso dal marito, è idoneo ad attribuire al minore uno status diverso da quello di figlio nato in costanza di matrimonio (tanto che il genitore naturale, ove lo desideri, potrebbe effettuare il riconoscimento del nato senza dover esercitare azione di disconoscimento di paternità nei riguardi del marito), secondo la Corte d’Appello deve dedursi come il marito non possa pretendere di attuare direttamente il riconoscimento del nato, quale figlio da lui procreato, facendo a costui acquisire un nuovo e diverso status.

Parimenti vengono ritenute infondate le contestazioni mosse all’applicazione della Consulenza di tipo genetico e al vizio di motivazione in ordine alla valutazione della CTU grafologica.

In accoglimento dell’appello incidentale svolto dal figlio in ordine alla lamentata violazione dei limiti tabellari, si procede alla rideterminazione dei compensi professionali dovuti per la fase di primo grado.

La circostanza che parte appellante, impersonata dall’Amministratore di Sostegno, sia stata autorizzata ad intraprendere il giudizio di appello con decreto del Giudice Tutelare, ad avviso del Collegio conduce ad escludere che l’azione sia stata dal predetto coltivata con dolo o colpa.

Quanto all'istanza di cancellazione delle espressioni offensive svolta da parte appellante, la Corte ritiene che non sussista violazione dell’art. 89 c.p.c. quando venga pur sempre conservato un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, e quando anche le predette espressioni siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.

autore: Fossati Cesare