La tutela apprestata dalla Convenzione dell'Aja del 1980 ha finalità reintegratoria - Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 febbraio 2024 n. 3924
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Nell'ambito della procedura per sottrazione internazionale di minore, dettata dalla Convenzione dell'Aja del 1980, il provvedimento - urgente - da adottare è unicamente quello volto ad assicurare l'immediata restituzione del minore sottratto al genitore che concretamente esercitava il diritto di custodia e il rientro dello stesso nello Stato di sua residenza abituale, al fine, unico, di ripristino della situazione di fatto. L'accertamento dell'illiceità della sottrazione è dunque unicamente preliminare e strumentale rispetto all'ordine di rientro e non può avere alcun rilievo autonomo.
Nel caso in esame, la madre chiedeva la riforma del provvedimento che le imponeva il rientro del bambino in Danimarca, ma nel frattempo, il giudice danese le attribuiva la custodia esclusiva, potendo risiedere legittimamente con il figlio in Italia. Il giudice danese, revocando l’ordine di rientro, al quale si era attenuto invece il giudice italiano - essendo quell'ordine divenuto all'attualità inefficace - ha così determinato la cessazione sopravvenuta della materia del contendere nella controversia tra i due genitori.
Minori – Sottrazione internazionale – Rientro del minore nello Stato di sua residenza abituale - Rif. Leg. artt. 12, 16, 17 e 19 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980; art. 13 lett. b) Convenzione dell'Aja del 28 giugno 1980
autore: Cianciolo Valeria
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