Pornografia minorile. Il concetto di utilizzazione del minore - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 14 febbraio 2024, n. 6558
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Il discrimine tra il penalmente irrilevante e rilevante, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., non è il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilità dell’utilizzazione del minore (quale condotta di chi manovra, adopera strumentalizza o sfrutta il minore servendosi dello stesso o facendone uso nel proprio interesse piegandolo ai propri fini come se fosse uno strumento) la quale si ha allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale del fatto solo le condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso.
Minori – Pornografia minorile – Utilizzazione del minore – Concetto; Rif. Leg. Art. 600-ter, comma primo, c.p.
autore: Ferrandi Francesca
Lunedì, 13 Maggio 2024
Assistenziale è la funzione preminente dell’assegno. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 29 ... |
Lunedì, 13 Maggio 2024
Divorzio, bene in comproprietà e diritto a godere di un'indennità da occupazione ... |
Lunedì, 13 Maggio 2024
Reato di trattamento illecito di dati personali per la diffusione della notizia ... |
Lunedì, 13 Maggio 2024
Percosse alla moglie. Confermato l'addebito della separazione - Cass. Civ., Sez. I, ... |