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Pornografia minorile. Il concetto di utilizzazione del minore - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 14 febbraio 2024, n. 6558

Lunedì, 19 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Minori
Cass. Pen., Sez. III, Sent., 14 febbraio 2024, n. 6558; Pres. Sarno, Rel. Cons. Semeraro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il discrimine tra il penalmente irrilevante e rilevante, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., non è il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilità dell’utilizzazione del minore (quale condotta di chi manovra, adopera strumentalizza o sfrutta il minore servendosi dello stesso o facendone uso nel proprio interesse piegandolo ai propri fini come se fosse uno strumento) la quale si ha allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale del fatto solo le condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso.


Minori – Pornografia minorile – Utilizzazione del minore – Concetto; Rif. Leg. Art. 600-ter, comma primo, c.p.

autore: Ferrandi Francesca