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Quando si può esperire il ricorso per cassazione avverso le statuizioni riguardanti le modalità di frequentazione e visita del minore? - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 febbraio 2024, n. 4327

Mercoledì, 21 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Affidamento dei figli | Minori
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 febbraio 2024, n. 4327; Pres. Genovese, Rel. Cons. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per cassazione, superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l’invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità”.

Affidamento e mantenimento dei figli – Provvedimenti sulle modalità di frequentazione e di visita – Impugnabilità – Ricorso per cassazione; Rif. Leg. Artt. 337-ter c.c. ss.

autore: Ferrandi Francesca