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Ai fini del ricongiungimento familiare con un rifugiato minorenne prevale l'interesse del minore. Corte Giustizia Unione Europea, Grande Sezione, 30 gennaio 2024, n. 560

Corte Giustizia Unione Europea, Grande Sezione, 30 gennaio 2024, n. 560 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare a beneficio di un minore straniero non accompagnato che ha ottenuto lo status di rifugiato, deve essere interpretato conformemente al diritto del precitato minore, divenuto maggiorenne nelle more del procedimento, al ricongiungimento con la propria famiglia e al fine di garantirgli le condizioni più favorevoli previste dalla norma.

Rif. Leg.: Articoli 2, lettera f), 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 3, lettera a), 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003; Articolo 8 CEDU.

Minore straniero non accompagnato - Status di rifugiato - Ricongiungimento familiare - Diritto del minore

  • §§

Il presente procedimento prende l'avvio dall'impugnazione promossa dai genitori, nonché dalla sorella maggiorenne, gravemente malata e bisognosa di assistenza continuativa, di un minore siriano rifugiato in Austria, avverso la decisione del Capo del Governo del Land di Vienna, il quale, come già l'Ambasciata della Repubblica d'Austria in Siria, ha respinto la richiesta di ingresso e di soggiorno in Austria ai fini del ricongiungimento familiare, in quanto non presentata entro tre mesi dalla data in cui al minore era stato riconosciuto lo status di rifugiato.

Il Tribunale Amministrativo di Vienna solleva nanti la Corte di Giustizia sette questioni pregiudiziali, ridotte a sei per essere stata la prima già decisa in  separato procedimento.

La Corte, dopo ampia disamina delle questioni giuridiche sottese alla normativa di riferimento - ovvero la direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, in relazione agli artt. 7 e 8 CEDU - dichiara che l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato

1) nel senso di non imporre agli ascendenti diretti di primo grado di presentare la domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare entro un termine determinato, qualora il rifugiato, ancora minorenne alla data di presentazione della predetta domanda, diventi maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare;

2) nel senso di non imporre il rilascio di un permesso di soggiorno alla sorella maggiorenne, cittadina di un paese terzo e dipendente in modo totale e permanente dall'assistenza dei genitori, qualora dal rifiuto del rilascio consegua che il rifugiato sia privato del suo diritto al ricongiungimento familiare con i suoi ascendenti diretti di primo grado;

3) nel senso che uno Stato membro non può esigere che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva (alloggio, assicurazione, risorse), e ciò indipendentemente dalla questione se la domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata entro il termine previsto all'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, di tale direttiva, ovvero entro tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato per il minore.

autore: Fossati Cesare