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Nessuna nomina di tutore per i minori stranieri giunti in Italia con un proprio rappresentante legale. Cass. Sez. I Civ., Sent. 16 ottobre 2023, n. 28637

Martedì, 5 Marzo 2024
Giurisprudenza | Minori | Cittadinanza | Legittimità
Cassazione, Sez. I, Est. Iofrida, sent. 16.10.23 n.28637 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I minori giunti in Italia accompagnati dai soggetti preposti agli istituti per l’infanzia, ai quali spetta, secondo la legge dello Stato di provenienza, la qualifica di tutori, non possono essere considerati "minori stranieri non accompagnati" ai sensi della nostra Legge n. 47/2017, e la nomina del tutore, già effettuata nello Stato di provenienza, deve essere riconosciuta nello Stato italiano in cui i minori, a seguito del conflitto bellico che affligge il loro Paese di residenza abituale, sono stati temporaneamente trasferiti.

Rif. Leg. Art 2 Legge n. 47/2017; Artt. 5,6,14,23 Convenzione dell’Aja del 19/10/1996

 

Tutela Minori stranieri – Minori stranieri non accompagnati -  Nomina di tutore

 

Nella fattispecie, la  Suprema Corte, richiamate integralmente le disposizioni della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 cui ha aderito anche l’Italia, respinge il ricorso promosso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari, avverso il Decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento di primo grado, il quale a sua volta rigettava il ricorso ex art. 19 del D.Lgs. 42/2015 per la nomina di un tutore o protutore in favore di minori stranieri giunti in Italia per fugare il pericolo bellico.

Secondo la Suprema Corte i giudici di appello, nel respingere il reclamo della Procura, correttamente hanno rilevato che in forza dell'art. 245 Codice della famiglia del Paese di provenienza, la responsabile dell'orfanotrofio, che ha accompagnato i minori in Italia, deve essere considerata per la legge dello Stato di origine tutrice legale dei due minori e loro rappresentante legale, e tale nomina, in forza dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 1996, deve essere riconosciuta in Italia.

In tali circostanze, la nomina di un tutore/curatore italiano necessariamente comporterebbe l'esautoramento del tutore già nominato, al quale si sostituirebbe e al quale non sarebbe concesso adottare alcuna decisione in ordine alle scelte essenziali dei minori che gli sono stati affidati dallo Stato di provenienza, scelte e decisioni che verrebbero rimesse al tutore italiano, il quale, dal canto suo, non avrebbe alcun obbligo di seguire le indicazioni dello Stato di origine.

Ai Servizi Sociali rimane il compito, già assegnato dal giudice del merito, di attivare in necessari interventi di supporto e di sostegno a fronte delle importanti difficoltà per la tutrice derivanti dalla mancata conoscenza della lingua e del funzionamento delle istituzioni italiane.

autore: Fossati Cesare