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Il minore ha la qualità di parte nei procedimenti de potestate - Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2024 n. 6462

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 12 marzo 2024 n. 6462 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Pazzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il minore deve avere obbligatoriamente assistenza legale nell’ambito degli interventi sulla responsabilità genitoriale.
Nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'art. 336, comma 4, c.c., così come modificato dalla L. n. 149 del 2001, art. 37, comma 3 richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d'interessi verso entrambi i genitori.
Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, comma 1, c.p.c., con rimessione della causa al primo giudice perchè provveda all'integrazione del contraddittorio.
 
Decadenza dalla responsabilità genitoriale - Affidamento dei minori – Conflitto di interessi -  Tardiva nomina del curatore – Nullità del reclamo – Rif. Leg. art. 336 cod. civ.; art. 37 della Legge 28 marzo 2001, n. 149.

autore: Cianciolo Valeria