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Le indagini del PM a fondamento della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Tribunale di Roma, Sent. 23 febbraio 2024

Tribunale di Roma, Est. De Chirico, sent. 23.02.2024 n.3640 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Considerato che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche", tra cui, oltre alla sentenza penale priva di efficacia di giudicato e le prove raccolte in un processo penale, anche i soli atti di indagine del PM, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, va dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli minori per il padre pregiudicato e sottoposto a nuovo giudizio, ma non ancora condannato in via definitiva.

Prove atipiche – Condotta del genitore penalmente rilevante – Decadenza dalla responsabilità genitoriale – Divieto di frequentazione padre / figli – Mantenimento dei figli

Rif. Leg. Artt. 330, 337 ter, 337 quater, 337 sexies

  • §§

In questi termini conclude il Tribunale di Roma, che, pronunciatosi sulla responsabilità genitoriale, affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole, comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche sportive e relative al cambio di residenza, e stabilendo a carico del padre il divieto di frequentazione e di contatti con i figli.

E ciò dispone sulla base delle “prove atipiche” raccolte nel procedimento penale in corso nei confronti del genitore, sottoposto a custodia cautelare per le condotte di brutale, crudele e gratuita violenza ascrittegli, analoghe a quelle per le quali il medesimo era stato già condannato con sentenza irrevocabile, costituenti concreta manifestazione del "Disturbo di Personalità Antisociale" diagnosticatogli dalla CTU e dell'indole violenta ed aggressiva dello stesso, già rilevata.

La totale compromissione della capacità genitoriale paterna, desunta altresì dal rifiuto del padre di intraprendere un percorso di cura, oltre che dal verosimile utilizzo di sostanze stupefacenti, dal disimpegno dimostrato rispetto ai propri doveri genitoriali, dall’inadempimento dell’obbligo di mantenimento dei figli, determina la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, tutelati dalla madre, la quale ha consentito loro di conservare un’immagine positiva del padre, dal quale vanno comunque protetti.

autore: Fossati Cesare