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Assegno divorzile negato al coniuge patrimonialmente indipendente. Tribunale di Roma, Sent. 19 marzo 2024

Tribunale di Roma, Est. Di Giulio, sentenza 19.03.24 n.4986 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Premesso che la determinazione dell’assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970, è chiesto, in primis, l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e ciò in virtù dell’applicazione dei criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Tale giudizio, inoltre, dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.

Conf. Cass. S.U.  n. 18287 del 11 luglio 2018

Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-sexies, 337-septies c.c.; Art. 5 Legge 1 dicembre 1970, n.898 e ss.mm.ii.

Affidamento minore e frequentazione – Assegnazione casa familiare – Assegno divorzile: presupposti – Mantenimento figlio minorenne – Disposizioni in favore del figlio maggiorenne.

Il Tribunale di Roma, applicando i principi di diritto dichiarati dalla Suprema Corte con la nota pronuncia n. 11504 del 10 maggio 2017, secondo la quale il giudice deve valutare la domanda dell’ex coniuge richiedente non con riguardo “al tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso e deve quantificarlo sulla base degli indici di cui all’art. 5 della Legge n. 898/1970, nonché con la successiva delle Sezioni Unite n. 18287 del 11 luglio 2018, dopo ampia istruttoria, rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte resistente, in quanto quest’ultima, piena proprietaria di una unità immobiliare in Roma, ritrae somme mensili per la futura compravendita di un altro immobile ed è chiamata alla successione ereditaria di un parente titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare; per di più la predetta dimostra di avere disponibilità di tempo da dedicare ad attività di volontariato che potrebbe essere destinata ad attività remunerata e al lavoro.

Disposto l’affidamento condiviso del figlio minore e il collocamento presso la madre nella casa familiare a questa assegnata, il Tribunale stabilisce a carico del padre ricorrente il versamento di una somma mensile a titolo di mantenimento ordinario dei figli in favore della madre, nonché di altra somma direttamente in favore della figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente.

autore: Fossati Cesare