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Il mancato ascolto del minore può essere giustificato in ragione del superiore interesse dello stesso - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 05 aprile 2024, n. 9071

Mercoledì, 10 Aprile 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Minori
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 05 aprile 2024, n. 9071; Pres. Genovese, Rel. Cons. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito.


Minori – Ascolto del minore – Superiore interesse del minore – Esclusione; Rif. Leg. Artt. 315-bis, 316-bis, 337-ter e 337-quinquies c.c.

autore: Ferrandi Francesca