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Estradizione della madre impossibile se non sono date garanzie di tutela da parte del Paese richiedente - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 16 aprile 2024 n. 15661

Mercoledì, 17 Aprile 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Diritti della persona | Minori
Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 16 aprile 2024 n. 15661 - Pres. Fidelbo, Cons. Rel. Rosati per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La tutela dell’interesse superiore del minore e il carattere preminente dello stesso impone che l’estradizione della madre può essere concessa soltanto laddove si accerti che lo specifico trattamento penitenziario riservato all’estradanda, assicuri l’integrità psicofisica del figlio minore.
Risultando evidente alla luce di alcuni documenti prodotti da organizzazioni umanitarie nonché da una sentenza della corte suprema del Brasile che da parte della magistratura brasiliana rimangono inattuate le disposizioni normative varate a tutela delle detenute madri di prole di età inferiore ai 12 anni nonché la totale inadeguatezza delle strutture penitenziarie rispetto alle esigenze dei minori, il giudice deve verificare, in modo concreto e preciso, in quale misura le carenze generalizzate eventualmente accertate, possono incidere sulle condizioni di detenzione della madre o di cura dei suoi figli minori e se tenuto conto della loro situazione personale, sussistano gravi e comprovate ragioni per ritenere un rischio concreto di violazione dei diritti umani.

Diritti della persona - Minori – Madre detenuta - Estradizione della madre - Trattamenti degradanti per i detenuti – Rif. Leg. art. 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.; artt. 2 e 29 Cost.; artt. 6 e 8 CEDU; artt. 3, 8 e 9 Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia, artt. 7, 24, 33, 47 e 48 CDFUE

autore: Cianciolo Valeria