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Opportune cautele prima di una possibile ripresa delle relazioni fra nonna e nipote - Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 aprile 2024 n. 10250

Mercoledì, 17 Aprile 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Diritto di Famiglia | Minori
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 aprile 2024 n. 10250 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di ascolto del minore infradodicenne, nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, l'audizione è adempimento necessario, a meno che l'ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo (in ragione dell'età o del grado di maturità o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice, in tal caso restando non necessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione del discernimento del minore.
Nella specie, la fragilità della minore la quale non aveva "mentalizzato" la figura della nonna paterna, alla luce delle preoccupazioni espresse dagli operatori (c.t.u. e psicoterapeuta) circa il coinvolgimento della nonna nelle conflittuali relazioni familiari, ha giustificato l'omesso ascolto della minore.
 
Ascendenti – Rapporti nonni e nipoti – Mancato ascolto del minore – Legittimità - Rif. Leg. artt. 315-bis e 317-bis cod. civ.; artt. 115, 116, 132, c.p.c.; art. 12 Convenzione New York; art. 6 Convenzione Strasburgo

autore: Cianciolo Valeria