Dai nonni non si può pretendere il subentro nelle obbligazioni del genitore. Tribunale di Genova, sentenza 15 aprile 2024, Est. Pugliese
Si ringrazia l'avv. Cristina Lunardi, associata Ondif sez. genovese
Giovedì, 18 Aprile 2024
Giurisprudenza
| Responsabilità genitoriale
| Mantenimento dei figli
| Merito
Sezione Ondif di Genova
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, ma altresì nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli.
Mantenimento dei minori – ascendenti – obbligo sussidiario - limiti
Rif. Leg.: Art. 316 bis c.c.
autore: Fossati Cesare
Venerdì, 10 Maggio 2024
L’individuazione degli strumenti di attuazione dei provvedimenti è di competenza del Giudice ... |
Venerdì, 10 Maggio 2024
Mantenimento del figlio maggiorenne e onere probatorio - Cass. Civ., Sez. I, ... |
Giovedì, 9 Maggio 2024
È possibile rimettere i turni di responsabilità ad accordi diretti tra il ... |
Lunedì, 6 Maggio 2024
No all'affidamento condiviso se il padre si disinteressa in modo prolungato della ... |