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Morte o perdita di capacità della parte costituita. Per l'ultrattività del mandato difensivo, l'avvocato continua a rappresentare la parte - Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 15 aprile 2024 n. 10062

Lunedì, 22 Aprile 2024
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità
Cass. civ., Sez. lavoro, sentenza 15 aprile 2024 n. 10062 - Pres. Berrino, Cons. Rel. Marchese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; con la precisazione, tuttavia, che la descritta posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, cod. proc. civ.

 
Processo civile - Morte della parte costituita - Ultrattività del mandato - Poteri del difensore - Rif. Leg. art. 300 comma 4, cod.proc.civ.

autore: Cianciolo Valeria