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Addebito della separazione alla moglie, affetta da problemi psichiatrici, la cui condotta ha cagionato crisi coniugale e pregiudizio alle figlie. Corte d’Appello di Milano, Sent. 22 aprile 2024, Est. Arceri

Corte d'Appello Milano, Est. Arceri, sentenza 22.04.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Premesso che in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, considerato che la sola patologia psichiatrica di cui sia affetto uno dei coniugi, laddove non comporti un'effettiva incapacità di intendere e di volere, non esime il giudice dal verificare e valutare i comportamenti coniugali in rapporto all'eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e alla loro efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, va pronunciato l’addebito della separazione nei confronti della coniuge i cui comportamenti, volontari e consapevoli, abbiano determinato l’intollerabilità della convivenza e qualora la predetta si sia resa autrice di gravissime condotte penalmente rilevanti in danno delle figlie.

Rif. Leg. Artt. 143, 151, 156, 330, 337-ter c.c.

Violazione dei doveri coniugali - Addebito della separazione – Mantenimento del coniuge – Onere di mantenimento dei figli minori – Decadenza dalla responsabilità genitoriale

La Corte d’Appello di Milano pronuncia oggi sul Ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del procedimento celebrato nanti la medesima Corte d’Appello e conclusosi con sentenza che, a conferma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda di addebito formulata dal marito nei confronti della moglie, disponendo a carico del primo l’assegno di mantenimento in favore di quest’ultima.

Tenuto conto dei principi di diritto espressi in sede di legittimità, la Corte d’Appello in questa sede accoglie il motivo di gravame relativo alla pronuncia di addebito nei confronti della convenuta contumace, affetta da bipolarismo e già dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, e ciò in ragione delle ripetute e gravi violazioni commesse durante il matrimonio, riguardanti i doveri coniugali e la sfera soggettiva delle figlie, pesantemente e irrimediabilmente segnate dalle violenze sessuali loro inflitte dalla madre.

Ne consegue, ai sensi degli artt. 151 e 156 c.c., la revoca del contributo al mantenimento della medesima coniuge, con effetto dal momento della domanda e con onere di restituzione a carico della percipiente, non sussistendo ragioni a ciò ostative, quali la natura strettamente alimentare del contributo stabilito.

In accoglimento delle domande svolte dal ricorrente in riassunzione, viene revocato il provvedimento di sequestro concesso in suo danno, mentre sono ritenuti sussistenti i presupposti per un contributo materno al mantenimento delle figlie, relativamente al periodo della separazione e fino alla data di deposito del ricorso di divorzio, momento in cui hanno preso vigore i provvedimenti economici assunti in tale sede.

La soccombenza complessiva della convenuta giustifica la condanna della stessa al pagamento delle spese di tutti i gradi del procedimento.

autore: Fossati Cesare