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Mantenimento figlio maggiorenne. Ripetizione delle somme versate dal momento del raggiungimento dell’autosufficienza economica - Corte di Appello di Bari, Sez. I, sent. 10 aprile 2024 n. 541

Mercoledì, 24 Aprile 2024
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Merito Sezione Ondif di Bari
Corte di Appello di Bari, Sez. I, sentenza 10 aprile 2024 n. 541 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita; il diritto di ritenere quanto è stato pagato non opera invece nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento (vale a dire la non autosufficienza economica, in rapporto all'età ed al percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro avviato) e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza comunque sempre dalla domanda di revisione o, motivatamente, da periodo successivo.

Mantenimento figlio maggiorenne - Revoca del mantenimento – Ripetizione delle somme – Rif. Leg. art. 337 – septies cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria