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Reclamabile il provvedimento ex art. 403 c.c. che incide sulla responsabilità genitoriale. Corte d’Appello di Milano, Decreto 16 aprile 2024, Cons. Rel. Dott.ssa Alessandra Arceri

Mercoledì, 24 Aprile 2024
Giurisprudenza | Tutela cautelare | Processo civile | Minori | Merito
Corte d'Appello di Milano, Est. Arceri, decreto 16.04.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

È reclamabile il decreto “provvisorio” emesso ai sensi dell’art. 403, quinto comma, c.c., qualora vengano adottate statuizioni limitative della responsabilità genitoriale, e per ciò avente carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima di primario rango costituzionale ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato.

Conf. Cass. Ord., 19 marzo 2024, n 7311

Rif. Leg. Artt. 330, 403 c.c.; Art. 739 c.p.c.

Provvedimento de responsabilitate - Reclamo

La Corte d’Appello di Milano reputa così reclamabile il provvedimento impugnato con il quale si dispone in via cautelare il collocamento del minore in Comunità educativa, a conclusione di un procedimento radicato ormai da tempo, istruito e senza previsione di ulteriori udienze per la prosecuzione, e si stabiliscono durevoli ed ulteriori limitazioni nel rapporto genitori – figlio.

Nella fattispecie, peraltro non si ritiene opportuno o necessario un nuovo ascolto del minore, che, in occasione dei precedenti, ha mostrato un deciso atteggiamento di “despota indiscusso e incoercibile” nel mondo degli adulti, descritto dai Servizi Sociali affidatari come “autocentrato” e “dominante” (cfr. Cass. sez. I, ord., 21 novembre 2023, n. 32290).

Stante la dimostrata inidoneità di entrambi i genitori a rappresentare un solido riferimento contenitivo ed educativo per il minore, sostanzialmente libero di fare ciò che vuole e privo di regole, tanto da sottrarsi impunemente, non ancora tredicenne, all’intervento dell’educatore domiciliare, ne consegue la conferma del provvedimento reclamato, che ha disposto l’unico presidio  - la comunità educativa - in grado di distogliere il minore da una condizione estremamente pregiudizievole per il suo sano ed equilibrato sviluppo.

autore: Fossati Cesare