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È annullabile l’atto di donazione compiuto dall’amministrato in violazione di quanto disposto nel decreto di nomina. Cass. Civ., Sez. II, Ord. del 28 marzo 2024, n. 8456

Cass. Sez. II, Est. Giannaccari, ord. 28.03.24 n.8456 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione, in conformità all’art. 411, quarto comma, c.c. nel quale è stabilito che il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, possa disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo e a quello tutelato dalle predette disposizioni.

Rif. Leg. Art. 374, 377, 405, 411, 412, 428, 774 c.c.; Art. 96 c.p.c.

Decreto di nomina amministratore di sostegno – Autorizzazioni del giudice tutelare – Atti compiuti in violazione delle autorizzazioni – Limitazione della capacità di agire – Responsabilità aggravata

La Corte di Cassazione, nella fattispecie, conferma la pronuncia della Corte di merito la quale, come già il Tribunale, aveva disposto l’annullamento dell’atto di donazione compiuto dal beneficiario di amministrazione di sostegno in violazione di quanto stabilito nel decreto di nomina, in cui era prevista l'assistenza dell'amministratore per gli atti di straordinaria amministrazione, oltre all'autorizzazione del giudice tutelare, in ragione delle serie patologie da cui risultava affetto il beneficiario medesimo.

Secondo la Suprema Corte, indiscussa la natura propria dell'istituto di strumento che consente al giudice di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo (Cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 10 maggio 2019 n.114), la capacità di donare non può ritenersi per ciò solo esclusa a seguito dell'apertura dell'amministrazione di sostegno, ma il giudice tutelare può, anche d'ufficio, disporre la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario, ove le condizioni di quest'ultimo non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha accertato l'esistenza, nel provvedimento del giudice tutelare, della limitazione per il beneficiario di disporre per donazione senza l'assistenza dell'amministratore di sostegno e l'autorizzazione del giudice tutelare, a nulla rilevando, pertanto, la conoscenza, da parte della donataria della misura protettiva di cui beneficiava il donante, né la prova delle minorate condizioni psichiche di quest’ultimo, essendo l'annullamento dell'atto piuttosto conseguenza della violazione delle prescrizioni poste nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

Il carattere pretestuoso dell'impugnazione in appello, avvenuta nell'assenza di qualsiasi presupposto di fatto o di diritto idoneo a modificare la decisione del primo giudice, giustifica la condanna ex art. 96 c.p.c

autore: Fossati Cesare