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L'interesse del minore non può rappresentare un diritto tiranno. Tribunale di Milano, 2 marzo 2023

Trib. Milano, Sez. VIII, Est. Cosmai, 2.03.2023 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Deve escludersi la trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero e a fortiori dell'originario atto di nascita che indichi quale genitore del bambino il padre di intenzione. L'ineludibile esigenza di garantire al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è assicurata attraverso l'adozione in casi particolari ai sensi dell'articolo 44 primo comma lettera d della legge 184 del 1983 che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame con il partner del genitore biologico che ha condiviso il progetto genitoriale e ha di fatto concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.
Ove però il genitore biologico non possa o non voglia prestare il consenso, non potendo né l'adottando né l'adottante promuovere la relativa azione, la trascrizione dell'atto di nascita diventa l'unica modalità per approntare una risposta che assicuri al minore, nato da maternità surrogata, una posizione di tutela dei propri diritti costituzionali di figlio non deteriore rispetto ai diritti della donna gestante e dell'adottato che, nell'attuale contesto normativo, non può che essergli assicurato se non con la trascrizione dell'atto di nascita.  

atti di nascita formati all'estero - omogenitorialità - trascrivibilità - interesse del minore - ordine pubblico internazionale
Rif. Leg.: art. 44 lett. d L. 184/1983 

autore: Fossati Cesare