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Minori. La mancata nomina del curatore speciale comporta la nullità dell'intero processo - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 marzo 2024, n. 7331

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 marzo 2024, n. 7331; Pres. Genovese, Rel. Cons. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione nel giudizio di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111 Cost., comma 2, e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353,354 e 383 c.p.c., comma 3. 


Responsabilità genitoriale – Curatore speciale del minore – Nomina – Minori; Rif. Leg. Art. 333 c.c.

autore: Ferrandi Francesca