Superamento del favor verso il patronimico: nessun automatismo. Tribunale di Locri, 21 novembre 2016.
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Riconoscimento di paternità successivo alla nascita - art. 262 II co. c.c. - spetta all'A.G. la decisione in ordine al cognome da attribuire al figlio - la scelta è orientata all'individuazione dell'interesse del minore.Diritto all'identità personale - prerogativa assoluta.Sino ad oggi la prevalenza è stata attribuita al patronimico. Dapprima la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (decisione 77/07 del 7.01.2014), quindi la Corte Costituzionale con la recente sentenza 21.12.16 n. 286, hanno messo in discussione l'automatismo costituito dall'attribuzione del cognome paterno.La sostituzione d'ufficio del cognome a seguito del riconoscimento paterno era stata criticata anche dalla Cassazione (sentenza 12641/2006). Essa peraltro costituirebbe una forma di discriminazione non ammessa nell'ordinamento, a maggior ragione nell'ambito degli impegni assunti a livello sovranazionale.Nonostante la tenera età del minore (27 mesi), egli è in grado di percepire i tratti identificativi della propria identità.E' lesivo del diritto all'identità personale l'indistinta sostituzione del cognome paterno a quello materno.Il cognome paterno può essere aggiunto posponendolo a quello materno: l'attribuzione è significativa di un evento quale appunto il riconoscimento da parte del padre.
autore: Fossati Cesare
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