Il cognome da sostituire o aggiungere al minore riconosciuto è' unicamente in funzione dell'interesse dello stesso a conservare la propria identità personale nel contesto sociale. Cass. civ. Sez. I, Ord., 5 luglio 2019, n. 18161 – Pres. Giancola, Rel. Bisogni
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Qualora un figlio minore già riconosciuto dalla madre venga successivamente riconosciuto anche dal padre, l'art. 262 c.c. demanda al giudice la decisione circa le modalità di assunzione del cognome paterno, che può essere aggiunto a quello materno (oltre che premesso o sostituito), decisione che si pone unicamente in funzione dell'interesse del minore a conservare la propria identità personale nel contesto sociale in cui vive e con esclusione di qualsiasi automaticità.
autore: Zadnik Francesca
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