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Procedimenti di adottabilità non modificati dalla riforma: un coordinamento difficile tra tutore, curatore e avvocato del minore, di Michela Labriola

Venerdì, 17 Marzo 2023
Riforma del processo civile | Avvocato | Adozione Sezione Ondif di Bari
Michela Labriola - Adozione, tutore, curatore, avvocato Michela Labriola - Adozione, tutore, curatore, avvocato

L’art. 473-bis c.p.c. esclude il procedimento di adozione dalle disposizioni in materia di persone, minorenni e famiglie così come previsto dalla riforma, Decreto Lgs. 149/2022.

Per affrontare il tema del curatore speciale nei procedimenti di adottabilità è opportuno soffermarsi sullo svolgimento del procedimento di adozione e sul significato della espressione “stato di abbandono” di cui parla l’art. 8 L. 184/1983, così come modificato dalla L. 149/2001. Il passaggio da una situazione di inadeguatezza genitoriale alla dichiarazione di abbandono rappresenta lo snodo centrale per comprendere la funzione del rappresentante del minore nel processo minorile.

Prima della novella introdotta con la L. 149/2001, entrata in vigore nel 2007 per la parte relativa all’avvocato del minore[1], il giudizio di adozione aveva una struttura bifasica. Il tribunale, dopo la segnalazione dello stato di abbandono svolgeva attività istruttoria a cognizione sommaria alla presenza dei genitori e, qualora presente, del tutore. Avverso il provvedimento emesso era possibile spiegare opposizione, trasformando il rito a cognizione ordinaria, e, solo in quel momento, si procedeva alla nomina di un curatore speciale (art. 17 co.2 vecchia formulazione). La innovativa riforma del 2001, tra le altre cose, ha avuto il pregio di attribuire un grande valore alla rappresentanza del minore nei procedimenti che lo riguardano all’interno di tutte le fasi.

 

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autore: Fossati Cesare