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Della violenza domestica o di genere - art. 473-bis.42 cpc – procedimento, di Valeria Mazzotta

art. 1 comma 23

b) nei procedimenti di cui alla lettera a), prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all’articolo 342-bis del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l’abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando ai fini della determinazione dell’affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con l’accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Prevedere che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell’ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi; prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni equando la convivenza è già cessata;

CAPO III

Disposizioni speciali

Sezione I

Della violenza domestica o di genere

Art. 473-bis. 42

(Procedimento)

Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d’ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti.

Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell’udienza non contiene l’invito a rivolgersi ad un mediatore familiare.

Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la secretazione dell’indirizzo ove essa dimora.

Con il decreto di fissazione dell’udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l’esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.

Le parti non sono tenute a comparire personalmente all’udienza di cui all’articolo 473-bis.21. Se compaiono, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall’invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare. Può comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l’insussistenza delle condotte allegate.

 

Mercoledì, 26 Aprile 2023
Riforma del processo civile | Violenza - Ordini di protezione Sezione Ondif di Bologna
Mazzotta - art.473-bis.42 cpc Mazzotta - art.473-bis.42 cpc

La norma, che va letta in combinato con l’art. 473-bis.44, in attuazione del principio di delega contenuto nell’art. 1, comma 23°, lett t) l. 206/2021, detta le regole procedurali in caso di allegazioni di violenze od abusi, anche se vittima è il figlio minore. Rispetto al normale procedimento, sono previste alcune specialità per offrire garanzia di una immediata tutela, che non può prescindere da una trattazione del giudizio il più rapida possibile. Per poterla realizzare sono attribuiti al Giudice poteri molto particolari, ancora più ampi di quelli che, già particolarmente estesi, la Riforma in generale oggi gli riconosce.

Intanto, al fine di garantire una rapida trattazione del giudizio  in attuazione del principio di delega contenuto nell’art. 1 comma 23 lett. T) l. 206/2021, al primo comma è prevista la possibilità che il Giudice disponga l’abbreviazione dei termini (già molto ravvicinati secondo le norme generali) fino alla metà, il che, pur mirando a una più efficace protezione delle vittime, porrà inevitabilmente qualche difficoltà pratica  nella predisposizione degli atti e nell’articolazione dei mezzi istruttori, in considerazione dei tempi ristrettissimi entro i quali andranno predisposte le difese.


continua



In merito alla legislazione in materia di contrasto alla violenza di genere si veda anche il seguente articolo dell'avv. Annunziata Cerboni Bajardi nella sezione Le Voci della violenza:  Breve esame della legislazione nazionale e internazionale sulla violenza di genere e domestica

autore: Fossati Cesare