Della violenza domestica o di genere - Art. 473-bis.43 cpc – Mediazione familiare, di Maria Carmela Cicchiello
art. 1 comma 23 lett. f) […] prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno2013, n.77: […] Lett. n) prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cuisiano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; |
CAPO III Disposizioni speciali |
Sezione I Della violenza domestica o di genere |
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Art. 473-bis. 43 Mediazione familiare È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415 bis del Codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473 bis 40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa. Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze. |
Cicchiello - art. 473-bis.43 cpc |
Il presente articolo, come gli altri della sezione, si applica nei casi di procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.
Per una corretta interpretazione di tale disposizione bisogna partire dalla sua genesi richiamando l'articolo 48 della Convenzione di Istanbul – Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie: <<Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione>> letto in combinato disposto con l’art 31 della Convenzione stessa - Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza- << 1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini>>.continua
autore: Fossati Cesare
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