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Della violenza domestica o di genere - art. 473-bis.44 cpc – attività istruttoria, di Valeria Mazzotta

art. 1 comma 23

b) nei procedimenti di cui alla lettera a), prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all’articolo 342-bis del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l’abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando ai fini della determinazione dell’affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con l’accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Prevedere che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell’ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi; prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni equando la convivenza è già cessata;

CAPO III

Disposizioni speciali

Sezione I

Della violenza domestica o di genere

Art. 473-bis.44

(Attività istruttoria).

Il giudice procede all’interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Può anche acquisire rapporti d’intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell’ordine, se non sono relativi ad attività d’indagine coperta da segreto.

Quando nomina un consulente tecnico d’ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti.

 

Venerdì, 28 Aprile 2023
Riforma del processo civile | Violenza - Ordini di protezione Sezione Ondif di Bologna
Mazzotta . art. 473-bis.44 cpc Mazzotta . art. 473-bis.44 cpc

L’articolo regola l’attività istruttoria da svolgere in presenza di allegazioni di violenza domestica o di abuso al fine di anticipare la valutazione di fondatezza o meno delle accuse alla fase iniziale del processo, così da adottare provvedimenti anche provvisori che siano effettivamente tutelanti per la vittima, adulto o minore che sia.

Sono evidenti gli ampi poteri attribuiti al Giudice, esercitabili anche d’ufficio, che vanno ben oltre a quelli che normalmente gli sono riconosciuti. Sono poteri simili a quelli attribuiti al Giudice penale, dunque con carattere vagamente inquisitorio, giustificato dal fatto che anche il Giudice civile deve poter acquisire tutte le informazioni utili ai fini della decisione nei casi di violenze o abusi, al di là del dovere d’allegazione delle parti.


continua

autore: Fossati Cesare