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Art. 473-bis.50 cpc – Provvedimenti temporanei e urgenti, di Barbara Girotto

art. 1 comma 23

lett. r)

[…] prevedere che nell’adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell’affidamento e dei tempi di frequentazione dei genitori, nonché del mantenimento, dell’istruzione, dell’educazione e dell’assistenza morale del minore, nel rispetto dei princìpi previsti dall’articolo 337-terdelcodice civile; prevedere altresì che all’interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l’accordo dei genitori e che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 709-terdel codice di procedura civile;

Art. 473 bis 50 c.p.c.

Provvedimenti temporanei e urgenti

Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473-bis.22 primo comma indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale, tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473 bis, 39.

Sabato, 6 Maggio 2023
Riforma del processo civile | Tutela cautelare Sezione Ondif di Genova
Girotto, art. 473-bis.50 cpc Girotto, art. 473-bis.50 cpc

Il decreto legislativo n 149 del 10 ottobre 2022 ha inserito il titolo IV-bis al codice di procedura civile, modificando il processo sul diritto di famiglia.

Ai sensi dell’art. 35 del predetto decreto le nuove norme sul rito unitario della famiglia hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati dopo tale data.

Circa i provvedimenti temporanei ed urgenti l’art. 473-bis.22 cpc stabilisce che il giudice, qualora la conciliazione non riesca, sentite le parti ed i rispettivi difensori e assunte le sommarie informazioni, emetta con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene più opportuni, nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da questi proposte e dei figli. Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.

continua

autore: Fossati Cesare