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Art.473-bis.55 cpc - Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio, di Chiara Ventimiglia

Testo previgente

Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149

Art. 716 c.p.c.

Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando

L'interdicendo o l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del c.c.

Art. 717 c.p.c.

Nomina del tutore e del curatore provvisorio

Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore.

Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore, può revocare la nomina, anche d'ufficio. Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore, può revocare la nomina, anche d'ufficio.

Art. 473-bis.55 c.p.c.

L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.

 Il tutore o il curatore provvisorio è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice relatore. Finche' non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice relatore può revocare la nomina, anche d'ufficio., individuando le modalità idonee ad assicurare l'assenza di condizionamenti.

Mercoledì, 31 Maggio 2023
Riforma del processo civile | Amministrazione di Sostegno | Disabilità Sezione Ondif di Genova
Ventimiglia - art. 473-bis.55 cpc Ventimiglia - art. 473-bis.55 cpc

L’art. 473 bis 55 c.p.c. riprende in modo integrale il contenuto degli abrogati artt. 716 e 717 c.p.c, limitandosi a sostituire il giudice istruttore con il giudice relatore per armonizzare la disciplina.

Rimane anche inalterata la collocazione della norma, successiva alle disposizioni che regolamentano l’udienza con la quale si dispone dell’esame dell’interdicendo e dell’inabilitando.

La trasposizione integrale degli abrogati artt. 716 e 717 c.p.c. costituisce una occasione mancata per chiarire alcuni aspetti poco chiari della norma.

continua

autore: Fossati Cesare