Art. 473-bis.58 cpc – Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di Cecilia Semprini
Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazioni di sostegno Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.
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Art. 473 bis. 58 (Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno) Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. Contro i decreti del Giudice Tutelare è ammesso reclamo al Tribunale ai sensi dell’articolo 739. Contro il decreto del Tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione. |
Semprini - art.473-bis.58 cpc |
L’articolo in oggetto, nella sua laconica formulazione, potrebbe far ritenere che l’amministrazione di sostegno non sia stata particolarmente interessata dalla riforma che in altri settori del diritto di famiglia ha invece apportato modifiche estremamente rilevanti.
In realtà, anche relativamente a questo istituto vi sono alcune novità apportate dalla riforma degne di nota.
1) Seguendo l’esposizione codicistica, il primo comma dell’art. 473-bis.58 stabilisce che, se compatibili, le norme contenute nella sezione III del capo III del titolo IV bis del cpc, ovvero quelle relative ai procedimenti di interdizione, di inabilitazione (e di nomina di amministratore di sostegno) si applichino anche ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno.continua
autore: Fossati Cesare
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