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Le nuove norme sulla mediazione familiare. Art. 473-bis.10 cpc, di Cesare Fossati

comma 23

lettera f)

prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n.77

Art. 473-bis.14

(Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza)

 

[…] Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. […]

comma 23

lettera n)

prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti;

Art. 473-bis.10

(Mediazione familiare)

Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli. Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario.

Mercoledì, 8 Febbraio 2023
Riforma del processo civile | mediazione Sezione Ondif di Genova
Fossati - le nuove norme sulla mediazione familiare Fossati - le nuove norme sulla mediazione familiare

Il Decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 ha dato attuazione alla legge delega e ha promosso la mediazione familiare.

Per prima cosa, all’interno della norma che si occupa dei provvedimenti riguardanti i figli – l’art. 337-ter c.c., dopo l’iniziale riconoscimento dei principi generali, espressione del diritto del figlio all’accesso ad entrambi i genitori e del criterio guida per il giudice dato dall’esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole, al giudice è assegnato il compito di prendere atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare.

segue

autore: Fossati Cesare