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Nomina di un esperto su richiesta delle parti - art. 473-bis.26 c.p.c., di Cesare Fossati

art. 1 comma 23. lett. ee)

Art. 473bis.26

 

ee) prevedere la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, ovvero anche aldi fuori dell’albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli;

(Nomina di un esperto su richiesta delle parti)

Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell’articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli. Il giudice individua gli obiettivi dell’attività demandata all’ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l’ausiliario deposita una relazione sull’attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte. Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell’incarico conferito, l’ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

 

Sabato, 25 Marzo 2023
Riforma del processo civile | mediazione | Consulenza tecnica | Attuazione dei provvedimenti Sezione Ondif di Genova
Fossati - art. 473-bis.26 cpc - Coge Fossati - art. 473-bis.26 cpc - Coge

La figura di esperto citata nella norma in commento, pur non definita esplicitamente, viene per lo più ricondotta al coordinatore genitoriale.

Nel 2018, con il disegno di legge n. 735 del 1° agosto, titolato Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità, noto con il nome del proponente e primo firmatario, Senatore Pillon, si era tentato di regolamentare ed istituire formalmente la professione di coordinatore genitoriale, oltre a quella del mediatore familiare.

La proposta in allora formulata aveva il pregio, non solo di introdurre e regolamentare normativamente questa nuova professione, ma anche di definire cosa sia e quale attività svolga il coordinatore genitoriale. In particolare, secondo quanto riportato agli artt.5 e 13, il coordinatore veniva ricondotto nell'alveo delle procedure alternative al contenzioso giudiziario, cd. ADR, così come originariamente pensata dagli ordinamenti di provenienza (specie in USA), in contrapposizione all’opposta soluzione che voleva ridurlo a mero ausiliario dell'Autorità Giudiziaria, come emergeva da alcuni precedenti giurisprudenziali italiani.

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autore: Fossati Cesare