inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Artt. 473-bis.47 cpc competenza e .48 produzioni documentali, di Colomba Eccellente

art. 1 comma 23

lett.d)

 procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento, prevedendo altresì che per il cambio di residenza ovvero per la scelta dell’istituto scolastico anche prima della separazione dei genitori sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice;

Art. 473bis.47 cpc

(competenza)

Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il Tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il Tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.

Mercoledì, 3 Maggio 2023
Riforma del processo civile | Competenza | Separazione e divorzio: aspetti processuali Sezione Ondif di Napoli
Eccellente, artt. 473-bis.47 e 48 cpc Eccellente, artt. 473-bis.47 e 48 cpc

Nell’ambito del nuovo rito unitario della famiglia, disciplinato dal Libro secondo Titolo IV bis del codice di procedura civile, come introdotto dal decreto legislativo, 10 ottobre 2022 n. 149 – emanato in attuazione alla Legge 26 novembre 2021 n. 206 - la Sezione II indica le disposizioni particolareggiate per i procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile, di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni (artt. 473 bis.47 – 473 bis.51).   
Com’è evidente il criterio di determinazione della competenza territoriale, ante riforma, era quantomeno variegato: per la separazione rilevava la competenza dell’ultima residenza abituale della famiglia, o in mancanza quella della residenza o domicilio del convenuto (art. 706 cpc); per il divorzio il luogo della residenza o del domicilio del coniuge convenuto (art. 4, c. 1 L. 898/1970). Per i procedimenti ex art. 709 ter cpc la residenza del minore.


continua

autore: Fossati Cesare