inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Art. 473-bis.49 cpc – Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di Maria Chiara Aliani Soderi

art. 1 comma 23

lett.bb)

prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda discioglimento o cessazione degli effetti civili del civili del matrimonio, disponendo che quest’ultima sia procedibile solo all’esito del passaggio ingiudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n.898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l’autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;

Art. 473 bis.49 c.p.c.

Cumulo di domande di separazione e scioglimento qo cessazione degli effetti civili del matrimonio.

 Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

 Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma.

 Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.

 La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.

Venerdì, 5 Maggio 2023
Riforma del processo civile | Separazione e divorzio: aspetti processuali Sezione Ondif di Pistoia
Aliani - art. 473-bis.49 cpc Aliani - art. 473-bis.49 cpc

 La norma introduce un’importante novità prevedendo la possibilità di cumulare nello stesso procedimento la domanda di separazione personale dei coniugi e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La scelta potrà essere effettuata sia dalla parte ricorrente in sede di ricorso introduttivo, sia dalla parte resistente in sede di comparsa, associandosi alla richiesta di separazione ed avanzando in via riconvenzionale domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La norma nel riconoscere alle parti tale possibilità, nell’ottica sempre dell’efficienza e della rapidità del giudizio, deve tuttavia fare i conti con l’attuale permanenza, peraltro quali condizioni di procedibilità, dei necessari presupposti del decorso del tempo e della pronuncia definitiva sullo status di separazione affinché possa essere pronunciata la sentenza di divorzio.


continua

autore: Fossati Cesare