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Art. 473-bis.51 cpc – procedimento su domanda congiunta di Silvia Manildo

art. 1 comma 23

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introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall’articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l’indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l’udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare; introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n.898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione dell’udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessità di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti;

 

 

Art. 473 bis.51 c.p.c.

Procedimento su domanda congiunta

La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all’articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte.

Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all’articolo 473-bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all’articolo 473-bis.13, terzo comma.

A seguito del deposito, il presidente fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza.

All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all’articolo 473-bis.12, terzo comma.

Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

Lunedì, 8 Maggio 2023
Riforma del processo civile | Separazione e divorzio: aspetti processuali Sezione Ondif di Treviso
Manildo, art.473-bis.51 cpc Manildo, art.473-bis.51 cpc

La norma disciplina il procedimento nel caso di ricorsi presentati congiuntamente dalle parti, con riferimento alla separazione, divorzio, regolamentazione dell’’esercizio della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio, scioglimento dell’unione civile e modifica delle condizioni esistenti, unificandone la disciplina ed indicando subito la competenza alternativa tra il luogo di residenza o domicilio dell’una o dell’altra parte; nel caso vi siano figli minori non vi è una deroga all’art. 473 bis.11 c.p.c., che individua come criterio generale la residenza abituale del minore, dato che i figli risiederanno con l’uno o l’altro genitore.

Il ricorso deve essere sottoscritto anche dalle parti personalmente e la sottoscrizione dovrà risultare nell’atto introduttivo depositato telematicamente e quindi, diversamente da quanto avveniva in precedenza, non sarà sufficiente la sottoscrizione dei procuratori delle parti. Tale specificazione è sicuramente opportuna, non solo perché le parti disciplinano una parte importante della loro vita e i rapporti con i figli, ma anche per la valenza contrattuale della regolamentazione patrimoniale che la norma contempla esplicitamente, in linea con quanto già consentito dalla giurisprudenza, nel rispetto dell’autonomia negoziale.

continua

autore: Fossati Cesare