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Maternità surrogata. Nessuna trascrizione dell’atto di nascita che indichi anche il padre d'intenzione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 3 gennaio 2024 n. 85

Cass. Civ., Sez. I, ord. 3 gennaio 2024 n. 85 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Deve escludersi la trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, e dell'originario atto di nascita, che indichi quale genitore il padre d'intenzione del bambino nato da gestazione per altri. L'instaurazione della genitorialità e il giudizio sulla realizzazione del miglior interesse del minore non si coniugano infatti con l'automatismo e con la presunzione, ma richiedono una valutazione di concretezza: quella valutazione di concretezza che postula il riscontro del preminente interesse del bambino a continuare, con la veste giuridica dello status, un rapporto di cura e di affettività che, già nei fatti, si atteggia a rapporto genitoriale.

L’ordinanza in esame nel rigettare il ricorso presentato dalla coppia, conferma i principi espressi dalla sentenza pronunciata dalla Cass. civ., Sez. Unite, 30 dicembre 2022, n. 38162.


Maternità surrogata – Trascrizione dell’atto di nascita – Ordine pubblico internazionale - Rif. Leg. art. 244 cod. civ.; artt. 2, 3, 30, 117 Cost., art. 8 CEDU; art. 12 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40; art. 96 del DPR 3 novembre 2000 n. 396.

autore: Cianciolo Valeria